Statuto

Art. 1
E’ promossa e costituita la “ASSOCIAZIONE MEDICA TRIESTINA”.

Art. 2
La sede dell’associazione è in Trieste.

Art. 3
L’Associazione si prefigge gli scopi di:

a) favorire l’aggiornamento culturale e tecnico del medico con convegni, seminari e lezioni;

b) promuovere convegni scientifici d’argomento medico.

Art. 4
L’Associazione si compone di soci ordinari, soci ordinari junior (di età inferiore a 35 anni) e soci onorari.
Possono essere soci ordinari i laureati in medicina e chirurgia.
La nomina a socio onorario può essere conferita dal Consiglio Direttivo a cultori delle scienze mediche o affini a queste, che emergano nella loro specialità o che in altra maniera si siano resi benemeriti dell’Associazione.

Art. 5
La nomina dei nuovi soci ordinari viene deliberata, su richiesta dell’interessato, dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione al richiedente.

Art. 6
I soci ordinari sono obbligati al pagamento della quota sociale, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dall’assemblea ordinaria e versato in unica soluzione all’inizio dell’anno.
I soci onorari godono degli stessi diritti dei soci ordinari e sono esenti da qualsiasi onere pecuniario.

Art. 7
Le dimissioni da socio devono essere date per iscritto al Consiglio Direttivo, a mezzo di lettera o e-mail.
Il socio moroso al pagamento del canone sociale sarà invitato dal Consiglio Direttivo ad adempiere ai suoi obblighi. Rimasto senza effetto quest’invito nel termine di due anni il socio verrà escluso dall’Associazione.

Art. 8
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Past President e da undici Consiglieri, scelti tra i soci ordinari e soci junior, tutti eletti, a maggioranza dei voti presenti, dall’Assemblea Generale dei soci.
La votazione avviene separatamente per il Presidente e per i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, nomina due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere, che durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
Il Presidente rimane in carica per un solo biennio.
Durante il mandato la mancanza eventuale di un Consigliere sarà sopperita dalla nomina del socio risultante dalla graduatoria elettorale.

Art. 10
Hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 11
L’assemblea generale dei soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante e-mail o  lettera postale, spedita ai soci almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
Ogni socio dispone di un voto personale.
I soci che non possono intervenire di persona o su piattaforma online, qualora prevista, possono farsi rappresentare legittimamente con delega scritta da uno dei soci presenti.
Ogni socio presente non può avere più di una delega.
I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente non possono assumere deleghe.

Art. 12
All’Assemblea Generale Ordinaria annuale sono sottoposti all’approvazione dei soci:
a) una relazione morale e finanziaria;
b) il bilancio preventivo per l’anno successivo ed il rendiconto consuntivo dell’anno precedente, da pubblicarsi a disposizione dei soci, dieci giorni prima dell’Assemblea Generale;
c) la determinazione della quota annuale dei soci ordinari;
d) ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o dai soci.

In prima convocazione l’assemblea non è valida se non vi partecipano almeno la metà più uno dei soci ordinari in regola col pagamento della quota sociale.
In seconda convocazione, che può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.
L’assemblea generale dei soci deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità, dal Presidente del Consiglio Direttivo o su propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari; in quest’ultima ipotesi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 13
L’Assemblea generale delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

Art. 14
L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
Per ogni biennio del mandato conferito al Consiglio Direttivo, l’Assemblea Generale nomina cinque Revisori dei conti, dei quali tre effettivi e due supplenti, i quali riferiscono all’Assemblea Generale ordinaria di ogni anno sul conto consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15
Il Consiglio Direttivo rappresenta l’Associazione.
Esso delibera su quanto riguarda gli interessi dell’Associazione, esclusi quelli riservati all’Assemblea Generale; amministra i fondi dell’Associazione, convoca le assemblee e dà esecuzione a tutte le deliberazioni delle stesse; stabilisce il programma scientifico dell’Associazione.

Art. 16
Le deliberazioni vengono reputate valide a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente, escluso peraltro dal diritto di voto nelle altre ipotesi.

Art. 17
Il Presidente del Consiglio Direttivo con la sua firma legalmente rappresenta e validamente impegna l’Associazione a tutti gli effetti. Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, le sedute scientifiche e le Assemblee Generali; rappresenta il Consiglio Direttivo nei rapporti con le Autorità e di fronte ai terzi, procede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, firma i mandati di pagamento e tutti gli atti sociali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate da uno dei due Vicepresidenti, designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 18
Il Segretario coadiuva il Presidente nelle funzioni amministrative, cura la corrispondenza, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei soci.
Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativo-contabile dell’Associazione e controfirma i mandati di pagamento o gli ordini di riscossione.

Art. 19
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai mezzi necessari all’attività sociale, derivati dalle quote associative e da eventuali elargizioni o lasciti.

Art. 20
In caso di scioglimento dell’Associazione saranno seguite le modalità ed adempiuti gli obblighi stabiliti dalle vigenti leggi.
L’Assemblea Generale, o in difetto, il Consiglio Direttivo, decideranno sulla destinazione del patrimonio sociale.

Art. 21
Per eventuali controversie relative allo scioglimento dell’Associazione, sarà competente il Foro di Trieste.

Art. 22
Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento a quanto contemplato in materia dal Codice Civile.

Trieste, 18 aprile 1980
Il testo originale è costituito da 11 fogli e firmato dal Notaio Poliucci di Trieste.